La Riforma del sistema nazionale dell’istruzione (legge 107/2015) ha introdotto, per tutti gli studenti che frequentano l’ultimo triennio delle scuole superiori, l’obbligo di effettuare delle ore di alternanza scuola-lavoro. Si tratta di un’esperienza che offre agli studenti la possibilità di svolgere esperienze pratiche e avere un contatto col mondo del lavoro. Questa metodologia didattica ha portato delle difficoltà nella suddivisione di ruoli e responsabilità tra la scuola e il datore di lavoro: chi ha il compito di formare e vigilare in materia di sicurezza sul luogo di lavoro?
Facciamo chiarezza nella definizione degli obblighi previsti per la scuola e per la ditta in relazione all’alternanza scuola-lavoro.
Come premessa dobbiamo dire che, in base al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2 Dlgs 81/2008), viene definito “lavoratore”:
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Quindi lo studente è a tutti gli effetti equiparato al lavoratore e deve essere formato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma da chi?
Principalmente dalla scuola: la formazione generale dello studente spetta all’istituto scolastico. La scuola deve provvedere a dedicare un corso base sulla sicurezza di almeno 4 ore per preparare i ragazzi in regime di alternanza scuola-lavoro su temi quali: rischi, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Allo studente viene quindi consegnato un certificato di frequenza e dovrà sostenere una prova di verifica, superata la quale ha diritto ad un credito formativo permanente valido per tutta la vita e in ogni ambito lavorativo. Per facilitare la procedura, INAIL in collaborazione col Ministero della Pubblica Istruzione ha creato uno specifico percorso multimediale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da seguire on line.
Inoltre l’istituto scolastico è tenuto ad assicurare gli studenti presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali e ad attivare anche un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
Invece la formazione specifica sulla sicurezza spetta al datore di lavoro (in base a quanto espresso all’art. 37, comma 1 del Dlgs. 81/2008), che deve integrare la formazione erogata dalla scuola assicurando allo studente una preparazione adeguata in funzione del settore di attività in cui l’azienda ospitante opera e in base al relativo profilo di rischio.
Quando l’azienda ospitante non è in grado di assicurare la formazione specifica, il datore di lavoro può delegare la scuola ad impartirla.
Lo studente deve essere:
- pienamente consapevole dei rischi generali e specifici che le mansioni che andrà a svolgere potrebbero comportare e dei possibili danni relativi;
- perfettamente istruito sulle procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore;
- affiancato da un tutor aziendale con competenze specifiche anche in materia di sicurezza.
Per garantire la salute e la sicurezza degli studenti è inoltre stabilito che il numero di ragazzi ammessi in un’azienda sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante e, a seconda della tipologia di rischio, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante di questa entità:
- non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto,
- non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio,
- non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.
Infine per gli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria nei (rari) casi specifici in cui si renda necessaria; in tali circostanze è a cura delle aziende sanitarie locali.