L’INAIL ha comunicato le nuove scadenze alle quali i datori di lavoro dovranno fare riferimento per l’autoliquidazione 2018-2019. Ecco quali sono.
Gli artigiani e i datori di lavoro che assumono dipendenti ogni anno sono tenuti al calcolo del premio INAIL dovuto per la copertura degli infortuni sul lavoro e al relativo versamento tramite modello F24.
L’autoliquidazione INAIL consiste proprio nel processo di calcolo autonomo e nel versamento del relativo premio totale, che si calcola tenendo presente una serie di variabili, quali:
- il settore di attività,
- la mansione svolta,
- il numero di infortuni,
- specifiche riduzioni o maggiorazioni.
Il datore di lavoro ha la possibilità di pagare in un’unica soluzione o in 4 rate di pari importo. Scegliendo di rateizzare, ci sarà da pagare un tasso di interesse dello 0,68%.
Di solito le scadenze legate agli adempimenti per l’autoliquidazione cadono a febbraio, maggio, agosto e novembre, ma l’INAIL ha comunicato un nuovo calendario per il 2019.
L’11 gennaio l’Istituto assicurativo ha pubblicato una circolare con il riepilogo dei principali adempimenti differiti; i termini sono stati prorogati a causa della revisione delle tariffe INAIL per l’assicurazione obbligatoria per il triennio 2019-2021.
Ecco come sono cambiate le scadenze.
- Il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’INAIL fornisce al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato spostato al 31 marzo 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni è stato rinviato al 16 maggio 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata (in caso di rateazione) ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019
- il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.
Se si decide di pagare il premio a rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio 2019.
Il rinvio dell’autoliquidazione implica anche la posticipazione dei termini per il pagamento dei contributi associativi, il cui primo acconto è effettuato nel mese di luglio 2019.
Invece restano confermati al 16 febbraio 2019 (scadenza che slitta al 18 febbraio perché cade di sabato) i termini di scadenza per:
- pagamento e adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini, barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Questi premi, in attesa della loro revisione, continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per il 2019 è pari al 15,24%;
- premi per le società di somministrazione relativi al 4° trimestre 2018.
→Per leggere e scaricare la circolare 1 dell’11 gennaio 2019 clicca qui: FederTerziario Firenze e Pisa-circolare-1-dell-11-gennaio-2019.
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