Nuova stretta sulla cessione del credito per Superbonus 110% e bonus edilizi. Ecco cosa cambia dal 17 febbraio con il Decreto Sostegni ter.
Negli ultimi mesi il Superbonus 110% ha dato una forte spinta al settore delle costruzioni, incentivando lavori di efficienza energetica e per la riduzione del rischio sismico degli edifici.
Il grande successo della misura era prevedibile, vista la convenienza offerta dalla maxi agevolazione, che permette di recuperare in 5 anni addirittura il 10% in più delle spese sostenute.
Inoltre l’incentivo è fruibile attraverso le modalità alternative alla detrazione fiscale, cioè la cessione del credito e lo sconto immediato in fattura, soluzioni che consentono di ottenere il bonus in tempi nettamente inferiori e, perciò, hanno incoraggiato ancora di più i contribuenti a mettere mano ai loro immobili.
Tuttavia bisogna dire che, purtroppo, insieme alle richieste di Superbonus sono aumentate anche le frodi fiscali.
Perciò il Governo ha ritenuto opportuno introdurre nuovi adempimenti, in modo da costruire un sistema di accesso più sicuro e maggiormente garantito.
Con l’entrata in vigore del Decreto Anti-frodi (Decreto legge del 11/11/2021 n. 157) lo scorso novembre è stato esteso l’obbligo del visto di conformità e delle asseverazioni della congruità dei prezzi a tutti i bonus edilizi (non solo per il Superbonus).
Adesso la stretta operata con il Dl 157/2021 è stata assorbita nel contenuto della Legge di Bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021.
Inoltre con il cosiddetto “Decreto Sostegni ter” (articolo 28, Dl n. 4/2022) arrivano altre novità legate alla cessione del credito.
Decreto Sostegni ter e cessione del credito per bonus edilizi
Il “Sostegni ter” interviene in maniera restrittiva per arginare il crescente fenomeno di frodi legate alla circolazione dei crediti d’imposta e alla loro cessione.
Nello specifico, la norma prevedeva che, in relazione alle spese sostenute fino al 2024 per determinati lavori edilizi agevolati, il contribuente, anziché utilizzare la detrazione in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, potesse scegliere:
→lo sconto sul corrispettivo dovuto alla ditta che ha eseguito l’intervento (fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo), la quale recupera l’importo sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti,
oppure
→ la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, successivamente cedibile ad altri soggetti.
Adesso, invece, viene preclusa la possibilità di ulteriori cessioni oltre la prima; dunque arriva l’obbligo, per i cessionari, di utilizzare il credito esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Di conseguenza, le opzioni che restano disponibili sono:
- lo sconto in fattura anticipato dal fornitore, che recupera la somma sotto forma di credito d’imposta, cedibile ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione;
- la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione.
In base all’articolo 28 del “Sostegni ter”, si ritengono nulli i contratti conclusi senza rispettare le nuove norme, ossia i contratti che prevedono ulteriori trasferimenti di credito, ora non più possibili.
Il termine che dà il via alla norma che prevede la possibilità di effettuare un’unica cessione in caso di detrazioni per interventi edilizi è fissato al 17 febbraio.
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